
SMARTPHONE E TABLET
L’utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la
registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per
fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori) in particolare della
loro immagine e dignità. Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la
possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori, smartphone,
tablet e altri dispositivi elettronici all’interno delle aule o nelle scuole
stesse.
Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica,
in ogni caso, non possono diffondere o comunicare sistematicamente i dati di
altre persone (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza averle prima
informate adeguatamente e averne ottenuto l’esplicito consenso.
Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di
caricare immagini e video su blog o social network, oppure di diffonderle
attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea. Succede spesso, tra
l’altro, che una fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi
inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a
catena dei dati personali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi
violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e fare
incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati.
IMMAGINI DI RECITE E GITE SCOLASTICHE
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie
raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le
immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla
eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social
network in particolare. In caso di
comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola,
ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei
video.
REGISTRAZIONE DELLA LEZIONE E STRUMENTI COMPENSATIVI
È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi
personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo
o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare
adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…)
e ottenere il loro esplicito consenso.
Nell’ambito dell’autonomia scolastica, gli istituti possono
decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l’utilizzo di
apparecchi in grado di registrare. In ogni caso deve essere sempre garantito il
diritto degli studenti con diagnosi DSA (disturbi specifici dell’apprendimento)
o altre specifiche patologie di utilizzare tutti gli strumenti compensativi
(come il registratore) di volta in volta previsti nei piani didattici
personalizzati che li riguardano.